Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA:

“G.I.O.S.E.G. (Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group)“
CAPITOLO 1
COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI – DURATA

Articolo 1
E’ costituita, ai sensi degli Articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, un’associazione sotto la denominazione:
“G.I.O.S.E.G. (Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group)
avente lo scopo e la organizzazione fissate nel presente Statuto.
Articolo 2
L’associazione ha sede in Brescia, via A. Moro 13. Tale sede potrà essere trasferita in altro luogo in base a semplice decisione del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo ha altresì facoltà di deliberare l’istituzione di uffici e sedi secondarie in altre città.
Articolo 3
L’associazione non ha fini di lucro. Ha i seguenti scopi:
1. Organizzare convegni, corsi, congressi, seminari, giornate di studio e incontri su glucocorticoidi e osso e sull’osteoporosi per la formazione di medici specialisti che operano nel campo metabolico osseo o per medici di medicina generale, dei quali il Gruppo può farsi carico per la parte scientifica e/o organizzativa anche procurando la partecipazione dei maggiori studiosi ed esperti italiani o stranieri in materia per l’aggiornamento sulle tematiche di pertinenza del Gruppo.
2. Costituire commissioni ad hoc per l’organizzazione di congressi nonché il conferimento di borse di studio per la formazione di giovani medici.
3. Provvedere alla pubblicazione di opere e lavori a carattere sperimentale e/o clinico in materia di metabolismo osseo ritenute di particolare rilievo formativo.
4. Sviluppare un centro computerizzato di documentazione tecnico scientifica ed una biblioteca comprendente le più recenti e significative pubblicazioni nazionali ed internazionali nell’ambito del metabolismo osseo per migliorare l’attività di formazione del Gruppo.
5. Applicare le moderne tecnologie diagnostiche e terapeutiche della prevenzione, diagnosi e cura dei soggetti con malattie metaboliche ossee ed in particolare con osteoporosi da glucocorticoidi, anche creando o collegandosi ad unità ambulatoriali operanti con i medesimi scopi.
6. Sostenere gli scambi scientifici e culturali tra ricercatori italiani e stranieri nell’ambito dell’osteoporosi e dei glucocorticoidi. A tale fine il Gruppo sosterrà le spese di partecipazione di singoli ricercatori o di piccoli gruppi di essi a convegni, congressi, corsi di aggiornamento e perfezionamento presso i più importanti centri clinici e di ricerca all’avanguardia nello studio e/o nella sperimentazione della materia di cui il Gruppo si occupa.
7. Promuovere, eseguire e coordinare gli studi – incluse ricerche cliniche sperimentali – dei meccanismi osteometabolici durante l’intero arco della vita.
Articolo 4
Per il migliore conseguimento degli scopi sociali l’associazione potrà aderire ad altre associazioni aventi finalità analoghe alle proprie.
L’associazione si avvale di un Comitato Scientifico allo scopo di dettare le linee guida per il raggiungimento delle finalità del Gruppo. I membri di tale Comitato saranno nominati dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo.
Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo.
Articolo 5
La durata dell’associazione è di dieci anni e si intende prolungata automaticamente per lo stesso periodo di tempo se non verrà presa contraria decisione dall’Assemblea dei Soci. L’associazione si estinguerà se i Soci si ridurranno a meno di cinque. In ogni caso, all’atto della liquidazione il patrimonio sarà interamente devoluto ad altre associazioni aventi finalità analoghe oppure in beneficenza, preferibilmente alle associazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991.

CAPITOLO 2
FONDO COMUNE

Articolo 6
Il patrimonio sociale dell’associazione sarà costituito:
a) dalle quote associative annue versate dai Soci la cui misura viene fissata dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo;
b) da eventuali donazioni e dalle somme comunque pervenute;
c) da sovvenzioni ad essa accordate.

CAPITOLO 3
SOCI

Articolo 7
Possono essere Soci dell’associazione coloro, enti e persone fisiche e giuridiche, che, nella loro attività di lavoro e di studio, condividano le finalità del associazione e siano dotati dei requisiti scientifico-culturali necessari.
I Soci si distinguono in Soci Fondatori, Ordinari, Onorari e Sostenitori.
Articolo 8
Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti nell’atto di costituzione dell’associazione; essi non hanno l’obbligo di versare la quota associativa.
Articolo 9
Sono Soci Ordinari coloro la cui domanda di ammissione, firmata da almeno due Soci, venga accettata, con parere unanime e insindacabile, dal Consiglio Direttivo.
I Soci Ordinari verseranno, all’atto dell’ammissione e, in seguito, annualmente, la quota di associazione nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall’Assemblea degli Associati su proposta del Consiglio Direttivo.
La quota associativa dovrà essere versata entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Con la stessa domanda il Socio si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo statuto, i regolamenti e tutte le decisioni che adotteranno gli organi statutari.
E’ esclusa la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo diversa prescrizione di legge.
Articolo 10
Sono Soci Onorari coloro la cui domanda di ammissione venga presentata da uno dei Soci fondatori e venga approvata dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
I Soci Onorari non sono vincolati a oneri relativi alla quota associativa.
Articolo 11
Sono Soci Sostenitori coloro i quali versino all’associazione dei contributi nella misura minima da convenirsi con il Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione dei Soci sostenitori deve essere proposta da un Socio Fondatore od Onorario ed accettata dal Consiglio Direttivo.
Articolo 12
L’appartenenza all’associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo, con un preavviso di 90 giorni;
b) per mancata partecipazione attiva ai programmi dell’associazione per almeno un anno;
c) per decesso, qualora l’associato sia persona fisica;
d) per scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica o altro ente.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere alla radiazione per gravi motivi. Nella relativa votazione il Socio, la cui radiazione è stata proposta deve astenersi dal voto anche se occupa la carica di Consigliere. Il Socio receduto o escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell’associazione, non può vantare alcun diritto sui contributi versati o sul patrimonio dell’associazione.

CAPITOLO 4
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 13
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b)il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.

CAPITOLO 5
ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 14
L’Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
Articolo 15
Spetta all’Assemblea Ordinaria:
a) nominare i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero;
b) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo di ogni esercizio sociale;
c) discutere e deliberare in merito a eventuali altri argomenti ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo, con esclusione di quelli di competenza dell’Assemblea straordinaria.
Articolo 16
L’Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata dal Presidente dell’associazione almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilanci. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
La convocazione dovrà avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio con le indicazioni relative all’ordine del giorno, alla data, all’ora e al luogo, e deve essere inviata almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
Articolo 17
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i Soci Fondatori e Sostenitori e i Soci Ordinari in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Articolo 18
L’Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando intervengano almeno la metà dei Soci. In mancanza, l’Assemblea è rinviata, in seconda convocazione, a non oltre 30 giorni. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita quale che sia il numero dei Soci intervenuti. La data della seconda convocazione può essere fissata nello stesso avviso della prima.
Articolo 19
L’Assemblea delibera a maggioranza dei Soci intervenuti personalmente o per delega. Ogni associato intervenuto non può essere portatore di non più di due deleghe.
Articolo 20
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal membro più anziano in carica del Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’Assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario. Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento all’Assemblea. Delle riunioni di Assemblea il segretario redige verbale firmato da lui e dal Presidente dell’Assemblea.
Articolo 21
L’Assemblea Straordinaria ha competenza esclusiva in ordine alle modifiche dello statuto e allo scioglimento dell’associazione. L’Assemblea straordinaria può essere convocata per delibera del Consiglio Direttivo oppure per domanda di almeno la metà dei Soci. Per la validità delle delibere dell’Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno la metà dei Soci e il voto favorevole dei tre quinti dei Soci presenti. I Soci riuniti in Assemblea straordinaria possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell’associazione.

CAPITOLO 6
CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci e composto da almeno tre e da non più di dodici membri. Per la prima volta, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’Atto costitutivo.
Articolo 23
Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. Le cariche del Consiglio sono rinnovabili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea straordinaria. La carica di consigliere è gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del proprio ufficio.
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente, provvedendo all’attribuzione dei compiti di Segreteria e di Tesoreria. Esso si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri.
E’ facoltà del Consiglio Direttivo istituire la carica del Presidente Onorario.
Articolo 25
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà dei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
Il Presidente Onorario avrà diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, con facoltà di esprimere parere consultivo.
Articolo 26
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l’associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio. Il presidente del Consiglio Direttivo potrà delegare in parte i propri poteri ad altri membri del medesimo.
Articolo 27
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’associazione. Esso ha il potere di decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire in merito al conseguimento degli scopi dell’associazione. Esso inoltre attende allo sviluppo dell’associazione nei suoi rapporti con Istituzioni, altre Associazioni, Enti italiani e stranieri.
In particolare il Consiglio Direttivo
a) fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
b) decide sugli interventi patrimoniali;
c) decide sulle ammissioni, dimissioni, esclusioni dei Soci;
d) propone all’Assemblea l’importo delle quote annue di associazione;
e) decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con terzi;
f) approva i progetti di preventivo, rendiconto e stato patrimoniale da presentare all’Assemblea dei Soci; redige apposita relazione da allegare al rendiconto, nell’ambito del quale si avrà cura di distinguere le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

CAPITOLO 7
SCIOGLIMENTO

Articolo 31
Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci – come previsto dall’art. 21 del presente statuto – la quale nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il residuo attivo della liquidazione sarà interamente devoluto secondo quanto indicato dall’art. 5.

CAPITOLO 8
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32
Per quanto non previsto dal presente statuto, saranno applicate le leggi vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, lì 10 marzo duemilaundici.

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